IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  29 marzo  2004,  n.  79  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   28 maggio   2004,   n.  139  recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia di sicurezza di grandi dighe e di
edifici istituzionali»;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2  del predetto decreto-legge che
dispone  che  alla  definizione  degli  interventi  per  la  messa in
sicurezza  sulle  grandi  dighe  si  provvede,  laddove sussistano le
condizioni  per  la  dichiarazione dello stato di emergenza, mediante
l'adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
18 novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione  alla  messa  in  sicurezza  delle  grandi dighe di Figoi e
Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La
Para e Rio grande (Umbria); Molinaccio (Marche); (Toscana); Pasquasia
e  Cuba  (Sicilia);  Gigliara  Monte  (Calabria), fino al 31 dicembre
2005;
  Vista  la nota del Registro italiano dighe del 18 agosto 2004 nella
quale  si  individuano  le  dighe  per  le  quali  sono  ricorrenti i
requisiti previsti dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  2004,  n.  139,  per la
relativa messa in sicurezza;
  Ritenuto,  pertanto,  che  per  le  dighe  di Muraglione (comune di
Montecatini  Val  di  Cecina),  Montestigliano (comune di Sovicille),
Fosso  Bellaria (comune di Civitella Paganica) sussistono i requisiti
di  legge  per  provvedere  all'emanazione di ordinanze di protezione
civile  al  fine  di  procedere  alla messa in sicurezza dei predetti
invasi;
  Vista la nota della regione Toscana del 2 marzo 2005;
  Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 17 marzo
2005;
  Vista la nota della regione Toscana del 24 marzo 2005;
  Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 6 aprile
2005;
  Vista la nota della regione Toscana del 20 aprile 2005;
  Vista  la  nota  del  Dipartimento  della  protezione civile del 26
aprile 2005;
  Vista  la  nota  del  Registro italiano dighe n. 3789 del 28 aprile
2005, pervenuta il 10 maggio 2005;
  Vista la nota della regione Toscana del 13 maggio 2005;
  Vista  la  nota  del  Registro italiano dighe n. 4256, del 5 maggio
2005,  inerente  alla  possibilita'  di  stipulare  apposite  polizze
assicurative;
  Acquisita l'intesa della regione Toscana;
  Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di  disporre  l'attuazione  di
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;
  Su proposta del Registro italiano dighe;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  direttore del settore infrastrutture del servizio integrato
infrastrutture  e  trasporti  le regioni Toscana - Umbria e' nominato
commissario  delegato  per  la  messa  in  sicurezza  delle  dighe di
Muraglione  (comune  di  Montecatini  Val  di Cecina), Montestigliano
(comune  di Sovicille), Fosso Bellaria (comune di Civitella Paganica)
e  provvede,  al fine di fronteggiare lo stato di emergenza in atto e
per eliminare le connesse situazioni di rischio, a porre in essere la
progettazione  preliminare, definitiva ed esecutiva, degli interventi
di messa in sicurezza della predetta diga, anche tramite la eventuale
dismissione   definitiva   mediante   demolizione,   anche  parziale,
dell'opera  di  sbarramento,  purche'  risulti  comunque garantita la
sicurezza del sito. Per le medesime finalita' il commissario delegato
dispone  per  l'appalto  e  per  l'esecuzione degli interventi di cui
sopra,   nonche'   per   la  direzione  dei  lavori  e  per  la  loro
collaudazione.
  2.  Per  consentire  l'utilizzo della risorsa idrica il commissario
delegato  valutera',  nell'ambito della progettazione preliminare, la
possibilita'  di effettuare interventi di recupero delle dighe di cui
al comma 1.
  3.  Il  commissario  delegato,  qualora  non  abbia disposto per la
dismissione delle dighe, consegna le opere al soggetto richiedente la
concessione;  ovvero  qualora  si proceda alla dismissione definitiva
delle   opere,   alla  consegna  di  quelle  residuali  all'autorita'
competente per l'asta fluviale.
  4.  Le determinazioni commissariali necessarie per la realizzazione
degli  interventi  e  delle opere di cui alla presente ordinanza sono
adottate  previa  acquisizione  del parere tecnico di cui all'art. 2,
comma  2 del decreto-legge convertito n. 79/2004 secondo le modalita'
previste  dal  decreto-legge  8 agosto  1994,  n. 507 convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
  5.  Per  la realizzazione degli indifferibili ed urgenti interventi
di  messa  in  sicurezza  della  diga  di cui al comma 1 del presente
articolo,  il  commissario  delegato  provvede  per le occupazioni di
urgenza  e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti, una
volta  emesso  il  decreto  di occupazione d'urgenza, prescindendo da
ogni  altro  adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e
del  verbale  di  immissione  in possesso dei suoli anche con la sola
presenza di due testimoni.